Art. 12.
(Pane comune e pane conservato).

      1. Il pane diverso da quello recante la denominazione di «pane fresco» di cui all'articolo 10, che per sua natura o per specifiche caratteristiche derivanti dalle modalità di produzione o di confezionamento è destinato ad essere posto in vendita anche dopo un periodo di tempo superiore a quello indicato dall'articolo 10, comma 1, lettera a), deve essere ubicato in scaffali distinti e separati dal pane fresco, con la denominazione di «pane comune», nel rispetto delle norme in materia di etichetttura.
      2. Il pane sottoposto a surgelazione congelamento o conservazione in atmosfera modificata è denominato «pane conservato» e deve essere posto in vendita confezionato riportando sulla confezione stessa le indicazioni previste dalle norme in materia di etichettatura, con specifico riferimento al metodo di conservazione utilizzato, nonché alle eventuali modalità di mantenimento e di consumo.
      3. Il pane sottoposto a successivi processi di essiccamento, di tostatura e di biscottatura deve essere posto in vendita previo confezionamento con le denominazioni, rispettivamente, di «pane essiccato», «pane tostato» e «pane biscottato».